Soluzioni

Incidenti stradali

Trasporti pubblici non ferroviari

Quando un passeggero è vittima di un sinistro a causa di trasporto pubblico (non ferroviario) causante lesioni fisiche o decesso, sempre che si verifichi dopo l’acquisto del corrispondente biglietto di trasporto e all’interno del mezzo di trasporto pubblico o le corrispondenti installazioni o stazioni, la vittima o i familiari, in caso di decesso, hanno un diritto al risarcimento del danno per responsabilità oggettiva, ossia a percepire l’indennizzo per le sequele permanenti o il decesso senza obbligo di dimostrare la causa o la colpa del sinistro.

L’indennizzo cui hanno diritto sia le vittime che i familiari, in caso di decesso, è regolato dal regio decreto 1575/1989 del 22 dicembre, che approva il Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros(Assicurazione obbligatoria dei viaggiatori, in prosieguo: il “regolamento SOVI”). Detto regolamento SOVI stabilisce, classificandole per differenti categorie, le sequele per lesioni fisiche e il caso di decesso, assegnando il corrispondente indennizzo per ciascun caso concreto. In caso di sequele permanenti si rende necessario o raccomandabile il ricorso a un medico legale per l’applicazione delle categorie previste dal summenzionato regolamento alle sequele effettive, che è soggetta procedure complesse.

L’importo degli indennizzi cui hanno diritto le vittime o i familiari, in caso di decesso, a seguito di sinistro a causa di trasporto pubblico è stato stabilito fin dal 1989, dimodoché si deve esigerne sempre l’aggiornamento, nonostante il regio decreto 1575/1989 del 22 di dicembre di approvazione del regolamento SOVI non l’abbia previsto e le società assicurative in fase stragiudiziale lo rifiutino, tenendo presente che la data di aggiornamento corrisponde, in caso di lesioni fisiche, alla data di stabilizzazione delle sequele o, in caso di reclamo dei familiari della vittima deceduta, alla data del decesso.

Quando un passeggero di un trasporto pubblico non ferroviario subisce un incidente con conseguenti lesioni o decesso, a condizione che si verifichi dopo l'acquisto del corrispondente biglietto di trasporto e sia causato all'interno del veicolo di trasporto stesso o nelle sue strutture e stazioni, il passeggero infortunato o i suoi familiari, in caso di morte, hanno il diritto di ricevere un risarcimento per le conseguenze che rimangono o per la morte in modo oggettivo, cioè senza la necessità di dimostrare la causa o la colpa dell'incidente.

Tale risarcimento a cui hanno diritto sia la parte lesa che i familiari del defunto del trasporto pubblico viene regolato dal Regio Decreto 1575/1989, del 22 dicembre, che approva il Regolamenti sull'assicurazione di viaggio obbligatoria (SOVI). È in questo regolamento in cui vengono stabilite varie categorie che vanno dal più semplice degli infortuni fino al decesso, assegnando la corrispondente compensazione per ogni caso specifico che, in caso di effetti postumi, rende necessario o consigliabile l'uso di esperti medici per adeguare gli effetti postumi corrispondenti alle categorie previste dal citato regolamento il cui funzionamento ha le sue particolarità non sempre semplici.

Gli importi dei risarcimenti ai quali la parte lesa o i familiari del defunto di un incidente di trasporto pubblico hanno diritto sono stati stabiliti nel 1989, in modo tale che, sebbene il Regio Decreto 1575/1989 del 22 dicembre approvi il Regolamento dell'assicurazione obbligatoria dei viaggiatori (SOVI), in realtà non lo rende veramente obbligatorio e gli assicuratori in fase extragiudiziale non accettano di aggiornare i compensi, questo aggiornamento deve essere richiesto, tenendo presente che per fissare la data dell'aggiornamento, nel caso della parte lesa, si considera la data in cui avviene l'infortunio, e per i familiari che dichiarano la morte è la data del momento in cui si verifica.

Questi aggiornamenti sono molto importanti perché aumentano il risarcimento a cui hanno diritto sia la parte lesa che i familiari del defunto in un incidente di trasporto pubblico a più del doppio rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le vittime e i feriti in questo tipo di sinistri, oltre ad avere diritto a ricevere questo risarcimento non soggetto ad alcun onere di prova, hanno anche la possibilità di ricevere un altro compenso molto più alto e pienamente compatibile con quello precedente ogni volta che vi è responsabilità per colpa imputabile al conducente o al titolare del trasporto.

Affinché tale risarcimento per colpevolezza possa essere concesso, dobbiamo trovarci di fronte a un incidente in cui venga provata la responsabilità o del macchinista, o della società, o dell'amministrazione che fornisce il servizio o, in generale, di una terza parte, cioè, mentre con la precedente assicurazione (SOVI) possiamo richiedere il risarcimento anche per uno scivolone, anche solo per la goffaggine dell'utente, in questo caso possiamo richiederlo solo se c'è una persona responsabile a cui poter imputare la responsabilità del danno, e questo altro risarcimento non viene valutato con le regole e le categorie del Regolamento dell'Assicurazione Passeggeri Obbligatoria (SOVI), ma secondo la Scala degli incidenti stradali che è regolata dal Regio Decreto Legislativo 8/2004, del 29 ottobre, modificata dalla Legge 21/2007, dell'11 luglio, sulla responsabilità civile e assicurativa nella circolazione dei veicoli a motore.

Tali risarcimenti sono molto più alti di quelli regolati dall'assicurazione obbligatoria dei passeggeri e richiedono una perizia medica per una loro migliore valutazione e la garanzia di un pieno risarcimento.
Come ha dichiarato la Corte Suprema in numerose sentenze, è possibile ricevere entrambe le compensazioni poiché sono pienamente compatibili.

Se hai bisogno di maggiori informazioni puoi trovarle qui

Politica dei cookie

Questo sito web utilizza cookie per migliorare la tua esperienza. Prendiamo atto che sei d'accordo, ma se lo desideri puoi scegliere di non continuare.