FAQ

Incidenti stradali

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Incidenti stradali

Incidenti stradali

  1. Fino all’anno 2013, se l’incidente si era verificato in Catalogna, si disponeva di TRE (3) ANNI per reclamare un risarcimento danni prima della prescrizione dell’azione, ma a seguito di un cambio di tendenza giurisprudenziale verso la fine del 2013, la scadenza torna ad essere unica per tutto il territorio spagnolo, ossia di UN (1) ANNO dal momento della stabilizzazione delle lesioni o, in caso di procedimento penale, dalla data di archiviazione della sentenza penale se successiva alla data di guarigione o stabilizzazione delle lesioni. Se l’incidente avviene in qualsiasi altro paese, la sua regolamentazione dipenderà le leggi del luogo dell’incidente.

  2. Compilare correttamente la costatazione amichevole permette di denunciare rapidamente e in modo semplice qualsiasi sinistro, perché se entrambe le parti sono d’accordo sulla colpevolezza dell’incidente, si attiveranno i protocolli e le convenzioni per indennizzo diretto dei danni tra compagnie assicurative diverse che accelera la riparazione dei danni materiali. La costatazione amichevole, purché correttamente compilata e firmata, può fungere da prova inoltre in caso di contestazione della responsabilità in successivi procedimenti giudiziali, quindi bisogna prestare molta attenzione al momento dei compilarla, riportando tutti i dettagli per ridurre al minimo il rischio di ulteriori problemi in caso di contestazione di responsabilità della controparte o la sua compagnia assicurativa.

    Se una delle parti coinvolte non vuole firmare o compilare la costatazione amichevole, si raccomanda di chiamare le autorità di PS competenti (Polizia locale, Vigili urbani, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, ecc.) perché intervengano o, in caso di mancato intervento, si raccomanda di annotare le generalità dei testimoni dell’incidente per documentare debitamente la denuncia del sinistro.

  3. Il Consorcio de Compensación de Seguros (Fondo di garanzia spagnolo) è un ente pubblico appartenente al Ministero spagnolo di economia e competitività, attraverso la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (l’Istituto spagnolo di vigilanza delle assicurazioni), con personalità giuridica e piena capacità di agire, la cui attività principale, tra le altre, è garantire la copertura degli incidenti stradali provocati da veicoli non identificati, rubati o privi di assicurazione RCA obbligatoria. Poiché la sua attività rientra nell’ambito del diritto privato, sia la procedura per reclamare i risarcimenti sia quella per la liquidazione degli indennizzi da parte di questo ente sono soggette, come per il resto delle compagnie assicurative private, alle leggi vigenti in Spagna, e precisamente alla legge di ordinamento e vigilanza delle assicurazioni private e alla legge del contratto di assicurazione, dimodoché, nonostante alcune particolarità procedurali, questi sinistri devono essere reclamati dinanzi a questo ente come se fosse una normale compagnia assicurativa privata.

  4. Bisogna analizzare attentamente la polizza assicurativa. Se nella polizza contrattata rientra la tutela legale, bisogna vedere quale limite si applica alla copertura, dato che in alcuni casi è talmente ridotta e insignificante che tale diritto e la relativa copertura diventano insignificanti. Nei casi invece in cui il limite di copertura sia ampio, bisogna tener presente che mentre l’avvocato ha piena libertà di fatturare gli onorari ritenuti opportuni per il lavoro svolto o quelli altrimenti pattuiti con il cliente, molte compagnie assicurative applicano dei sub-massimali a queste coperture, consistenti nell’applicazione dei criteri orientativi dell’Ordine degli Avvocati che, seppure attualmente abrogati, rimandano a criteri di stima delle spese legali inferiori rispetto ai primi. Per qualsiasi controversia con la propria compagnia assicurativa su questo argomento è possibile adire ai competenti uffici dell’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, al giudice arbitrale o per via giudiziale.

  5. Alcune compagnie assicurative si rifiutano di risarcire le vittime di incidenti stradali quando l’assicurato ha dato esito positivo al controllo del tasso alcolemico o del test antidroga successivo al sinistro, ma è illegale. Le compagnie assicurative sono tenute a risarcire le vittime in ogni caso, non potendo esimersi dal liquidare tali danni appellandosi a eventuali violazioni contrattuali da parte dei propri assicurati. Dette violazioni contrattuali potranno successivamente essere oggetto di apposita azione di rivalsa della compagnia assicurativa nei confronti del proprio assicurato, con facoltà di ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni alla parte lesa.

  6. Sì, sempre che richiesto dagli agenti di PS addetti al controllo del traffico e negli stessi casi applicabili ai conducenti di veicoli a motore e motocicli: coinvolgimento in un incidente stradale, guida con evidenti sintomi di ubriachezza, denuncia per violazione del Codice stradale o le norme del traffico e in controlli preventivi.

    Il tasso di alcolemia consentito per circolare in bicicletta è identico a quello applicato ai conducenti di veicoli a motore (non si applica ai conducenti veicoli con carichi pericolosi né a neopatentati): 0,5 g/l di alcool nel sangue o 0,25 mg/l. di alcool nell’aria espirata. Non suppone un reato il fatto di superare il tasso di alcolemia previsti dal Codice penale spagnolo (superiore a 0,60 g/l nell’aria espirata e 1,2 g/l nel sangue) che sussiste invece se si è alla guida di autoveicoli e ciclomotori.

  7. Dato che per guidare una bicicletta non si richiede una patente di guida, non si possono togliere punti per le infrazioni commesse come ciclista, ma si applicano ovviamente tutte le contravvenzioni previste dal Codice della Strada.

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